• 03/10/2024 14:26

Visto il provvedimento MEF – RGS – Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2023 e/o annualità precedenti e rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 3 società di revisione e n. 901 revisori persone fisiche risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva, con decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 209538 del 26 settembre 2024, (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 3 società di revisione (vedi allegato A, al Decreto) e n. 901 revisori persone fisiche (vedi allegato B, al Decreto), ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr.  FAQ n. 6 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)